PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «4-bis. In deroga alla disposizione del comma 4, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo avvenga in una data successiva di almeno sessanta giorni a quella di effettuazione delle operazioni imponibili, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3, un documento provvisorio, il quale contiene le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 2, è numerato in ordine progressivo, è annotato in un apposito registro e costituisce prova scritta del credito, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile. L'emissione del documento provvisorio di cui al primo periodo non comporta, in capo al soggetto che lo ha emesso, alcun obbligo di versamento dell'imposta. Entro trenta giorni dalla data di avvenuto pagamento, il soggetto di cui al primo periodo emette la relativa fattura, con indicazione degli estremi del pagamento stesso».